Statuto della Cooperativa


SOCIETA’ COOPERATIVA MEDICA A R.L. PARMENIDE

STATUTO

1. E' costituita la Società Cooperativa a responsabilità limitata, a mutualità prevalente denominata: "COOPERATIVA MEDICA PARMENIDE"

2. La Società ha sede nel Comune di VALLO DELLA LUCANIA (SA), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato, nonchè istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, facoltà riservate in ogni caso alla competenza inderogabile dei soci ai sensi dell'art. 2479 c.c.. La cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell’apposito albo previsto dall’art. 2512 del Codice Civile.

3. La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2091 (duemilanovantuno) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

4. La Società Cooperativa di Medici di Medicina generale, è costituita allo scopo di:
- migliorare l'assistenza ai pazienti;
- svolgere attività economicamente redditizie, non realizzabili individualmente;
- offrire servizi ad Enti e/o Istituzioni pubbliche e private con finalità sociali in tema di attività sanitarie.
La Cooperativa è un mezzo per ampliare le capacità operative dei Medici, svolgere attività ed offrire prestazioni di primo livello nella loro globalità (attività attualmente delegate in parte ad altre figure professionali o altre organizzazioni no profit), cogliere tempestivamente opportunità derivanti dalla trasformazione dell'offerta garantita dalle strutture sanitarie pubbliche. La prestazione dei Soci in favore della Società Cooperativa può avvenire in forma di collaborazione autonoma. Scopo della Società Cooperativa è anche quello di offrire ai propri Soci la possibilità di fruire, a condizioni vantaggiose, dei servizi di cui al successivo Art.5. Conseguentemente la tutela dei Soci in favore della Società Cooperativa è esercitata dalla Società Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti Interni. La Società Cooperativa è retta e disciplinata dai principi di mutualità senza scopo di lucro. L'adesione ad organismi ed Enti di rappresentanza sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione. La Cooperativa, esclusa qualunque attività che possa essere in contrasto con i divieti di legge, in particolare con quelli sull'esercizio in forma societaria di prestazioni di assistenza o consulenza in campo medico-sanitario, si propone di svolgere le attività di cui all'Art.5. Tra gli scopi sociali rientra ogni attività e quant'altro nel tempo risulti funzionale ed idoneo ad elevare qualitativamente l'attività del medico di medicina generale.

5. La Cooperativa ha per oggetto:
- la gestione di servizi tecnico-amministrativi per gli studi professionali dei Soci, comprese le attività ed i servizi a sostegno di progetti finalizzati, anche sperimentali, concordati sia con le Aziende Sanitarie sia con altri soggetti pubblici o privati;
- lo studio, la promozione, la collocazione e l'attuazione sia presso soggetti pubblici che privati di progetti assistenziali relativi alle attività e ai compiti della medicina generale, che siano utili a migliorare ed incentivare sia sotto il profilo professionale che sotto quello economico l'attività lavorativa dei medici; tali progetti avranno come obiettivo il perfezionamento di percorsi assistenziali propri della medicina generale e il miglioramento della qualità delle cure primarie attraverso l'utilizzazione di indici di qualità e di protocolli assistenziali (linee guida diagnostico-terapeutiche);
- la promozione di attività di medicina di iniziativa (screening oncologici, vaccinazioni, prevenzione dei comportamenti a rischio anche e soprattutto in ambito scolastico in collaborazione con le Istituzioni preposte, ecc.);
- la fornitura ai Soci di strumenti, tecnologie, metodologie utili alla professione, personale amministrativo, ausiliario e paramedico, e di attività formative e didattiche, comprendenti anche un'autonoma attività editoriale, finalizzate all'educazione sanitaria degli assistiti, al miglioramento continuo della qualità dell'assistenza e al raggiungimento degli obiettivi relativi ai progetti proposti dalla Cooperativa;
- l'organizzazione, anche utilizzando équipes mediche esterne alla Cooperativa, di strutture finalizzate alla reperibilità notturna e festiva ed alla sostituzione e turnazione dei Soci. Promozione e gestione dell’informatizzazione degli studi professionali; La Cooperativa si dota di un sistema informativo al fine di raccogliere, elaborare e fondere all'interno dello stesso i dati raccolti non solo dai Soci ma anche da singoli non associati, come da istituzioni, enti e organizzazioni pubbliche e private di qualsiasi tipo. Tali dati elaborati, di proprietà della Cooperativa, possono essere messi a disposizione di altri soggetti pubblici o privati, sempre allo scopo di perseguire le finalità di sviluppo ed ottimizzazione delle attività dell'organizzazione:
- la promozione di rapporti e convenzioni con le associazioni del volontariato e della cooperazione sociale per lo svolgimento di attività integrative di quelle della Cooperativa;
- la gestione, in proprio o con convenzionamenti esterni, di centri per l'erogazione di servizi sanitari specialistici. Le prestazioni potranno essere erogate in regime libero professionale o convenzionale con Enti pubblici o privati. La Cooperativa si riserva di attuare la gestione di forme di convenzionamento anche con il Servizio Sanitario Nazionale alla luce delle possibili modificazioni delle norme di legge in merito.

6. Il numero dei soci, non inferiore al minimo di legge, è illimitato. Possono essere ammessi come soci cooperatori le persone fisiche aventi la qualifica di Medici di Medicina Generale , Pediatri di libera scelta, inseriti negli elenchi del convenzionamento per la medicina di famiglia ed interessati al raggiungimento degli scopi sociali. Possono essere ammessi, altresì, Medici Specialisti la cui attività non sia in contrasto con i fini statutari, previo consenso dell’Organo Amministrativo.

7. Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente:
- l'indicazione di cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- l'indicazione dei requisiti per l'ammissione;
- l'impegno all'osservanza del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
L’organo Amministrativo (CdA) delibera sulla domanda di ammissione accertando l'esistenza dei requisiti di cui all'Art. 6; la delibera di ammissione è comunicata via PEC.

8. I nuovi soci cooperatori sono obbligati:
- al versamento della tassa o quota d'ammissione, da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato; i Medici che aderiranno alla Cooperativa in tempi successivi alla sua prima costituzione pagheranno una quota maggiorata rispetto ai Soci "fondatori".
- al versamento della quota con le modalità e nei termini previsti dai successivi articoli;
- ad operare per il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati dalla Cooperativa e preventivamente discussi e stabiliti dagli organi sociali; nel caso in cui non vi sia accordo sul percorso stabilito per il raggiungimento degli obiettivi, il socio è tenuto a motivare per iscritto le ragioni della sua indisponibilità. Le motivazioni dell'indisponibilità sono dovute in particolare nei casi di non adesione del socio a progetti di particolare rilevanza per la Cooperativa.
L’Organo amministrativo valuterà dette motivazioni e potrà esentare il socio dall'obbligo di partecipare al progetto o promuovere la sua esclusione per inadempienza.

9. E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali e che esplichino attività concorrente nonché, senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese.

10. I soci cooperatori, che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile ai sensi delle norme previdenziali o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, possono con delibera dell'Assemblea ordinaria assumere la qualifica di soci onorari della Cooperativa. Con delibera dell'Assemblea ordinaria possono essere ammessi come soci onorari anche soggetti aventi particolari titoli di merito nei confronti della Cooperativa.

11. La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

12. Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il socio cooperatore:
- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- in ogni altro caso in cui non intenda proseguire nell'attività cooperativa, dando un preavviso di almeno trenta giorni; il mancato preavviso darà luogo ad una penale corrispondente alla retribuzione delle giornate di preavviso non effettuate. La dichiarazione di recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicata tre mesi prima, o, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

13. La decadenza è pronunciata dall'Organo Amministrativo nei confronti dei soci cooperatori:
- interdetti, inabilitati, falliti;
- che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile ai sensi delle norme previdenziali o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, salvo quanto stabilito al precedente Art. 10.

14. L'esclusione è deliberata dall'Organo Amministrativo nei confronti del socio cooperatore:
- che non possegga più i requisiti previsti dal presente Statuto;
- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto;
- che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle Assemblee regolarmente convocate;
- che si renda inadempiente nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'Art. 9;
- che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- che compia atti valutabili quale inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell'art.1455 del C.C.;
- che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;
- che abbia subito condanne che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- che abbia subito sanzioni per motivi deontologici dall’Ordine dei Medici;
- che in qualche modo arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli, con comportamenti contrari o estranei all'interesse della Cooperativa.
L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci ai sensi dell'art. 2527 del C.C..

15. Le deliberazioni prese dall'Organo Amministrativo in materia di recesso, decadenza o esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante PEC entro 15 gg. dall’avvenuta deliberazione. In caso di eventuali controversie tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie e su tutte quelle che possono formare oggetto di compromesso, il socio può chiedere un tentativo di bonaria composizione. Ogni controversia che potesse sorgere tra la società ed i soci, loro eredi, amministratori, liquidatori, relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del contratto sociale e dello Statuto, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri nominati, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società ad istanza della parte più diligente; il Presidente del Tribunale competente provvederà alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta. Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore senza formalità di procedura. Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili.

16. I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci ove versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 21 del presente statuto e decurtare le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute e, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo. Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio. In ogni caso l’Organo amministrativo potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la corresponsione dei relativi interessi legali.

17. In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versate si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte. Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.

18. I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli 16 e 17. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria. Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

19. Il patrimonio della società è costituito:
a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale di Euro 100 (cento),nessun socio potrà possedere un numero di quote tali il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge;
b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione; ;
c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;
d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;
e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte. Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.

20. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote di iscrizione.

21. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché quant' altro richiesto dalla legge e dal presente statuto. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico. Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite. Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:
a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art.12 della legge 16 dicembre 1977, n.904;
b) il tre percento alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ammontare che, ove la cooperativa aderisse all'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577 e successive modificazioni, verrà devoluta alla stessa. Si Applica il D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220. In difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del Lavoro (apposito capitolo del bilancio statale);
c) ai fini mutualistici nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio;
d) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato: nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo erogato ai titolari di strumenti finanziari eventualmente in circolazione e posseduti dai soci cooperatori, sarà del due percento più elevato di quello erogato ai soci in base alle quote da questi ultimi detenute;
e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica (istat) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti: in alternativa a quanto sopra, l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della società con le modalità previste all'art. 2529 del cod. civile;
f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto delle previsione del 3^ comma dell'articolo 11 del D.P.R. 29.9.1973 n.601 e dell'articolo 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n.278 (approvazione del regolamento relativo alla concessione di appalti a Società cooperative di produzione e lavoro e alla costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici);
g) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.
L'assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d) e), f) e g) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a) o a quello previsto dalla lettera g). Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società. Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire od imputare ai soci sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni la società potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) in alternativa:
1) di distribuirli in denaro o in natura;
2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute;
3) di distribuirli mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emissione,collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al dettato legislativo.

22. Sono organi della società: a) l'assemblea dei soci; b) il Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico; c) l'Organo di Controllo, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

23. La convocazione dell' assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonché da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, PEC e pubblicato sul sito internet della cooperativa) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione. In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto o consta che siano informati tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

24. L'assemblea:
1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
2) procede alla nomina delle cariche sociali;
3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il periodo di carica;
4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell' organo amministrativo;
5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.
Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. I motivi del rinvio debbono essere pertinenti alla particolarità dell'attività della cooperativa e debbono essere dettagliatamente descritti e giustificati nella relazione integrativa. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'Organo Amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, o da almeno un terzo dei soci. In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. L'assemblea, con le maggioranze di legge delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori. Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

25. L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino più della metà dei voti esprimibili, spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta; per le modifiche dell'atto costitutivo, per lo scioglimento della cooperativa e nomina dei liquidatori e per il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci, occorrerà il voto favorevole della metà più uno dei soci della società aventi diritto al voto. Sono fatte salve eventuali diverse o più elevate maggioranze previste inderogabilmente dalla legga. Il voto deve essere palese e comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

26. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.

27. Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel Registro Imprese da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né Sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali. Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari emessi dalla società se non nelle assemblee che deliberano sull'emissione di altri strumenti finanziari o sulla modifica dei diritti attribuiti agli strumenti in circolazione. Nei casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di strumenti finanziari formeranno una assemblea separata funzionante a norma dell'art. 2541 del Codice Civile. Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci quote possedute, con un massimo di cinque voti. In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi. Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle S.r.l..

28. L'assemblea è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa, dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o dall'Amministratore Unico. L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell' assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente. Il Verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

29. La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto fra 7 (sette) ed 11 (undici) membri, scelti tra i soci ed i non soci in proporzione alla provenienza territoriale dei soci stessi; L’Organo amministrativo (compreso il Presidente) durano in carica tre esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili. Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione. L’Organo Amministrativo può nominare Consiglieri Delegati allo svolgimento di particolari funzioni anche in considerazioni delle capacità e dei titoli personali. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono aver luogo nella sede sociale o anche altrove, purché in Italia o in Paesi dell'Unione Europea. La convocazione del Consiglio di Amministrazione deve essere fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci, tutte le volte che egli lo riterrà utile ed opportuno oppure quando gli sia fatta richiesta da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di lettera e-mail PEC da spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti a mezzo di telegramma, in modo che i Consiglieri ed il Collegio Sindacale se nominato ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si intendono legalmente ed efficacemente adottate quando abbiano riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri che lo costituiscono.

30. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società e potrà compiere tutti gli atti e concludere tutti gli affari per il raggiungimento dello scopo sociale, ad eccezione solamente di quanto per legge o per statuto riservato esclusivamente all'Assemblea. Spettano, pertanto, a titolo esemplificativo, all’Organo amministrativo quali atti di ordinaria amministrazione:
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere bilanci consuntivi e preventivi;
- predisporre i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- conferire procure speciali, nominare un direttore e/o una direzione tecnico operativa, determinandone le funzioni e le responsabilità, della quale direzione fanno parte di diritto il Presidente ed il Vice Presidente; - deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci sottoponendo le decisioni alla ratifica dell’Assemblea.

31. In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 del C.C..

32. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi carica politica elettiva. La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati, procuratori e professionisti in genere, conferendo anche procure alle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giudizio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio d' Amministrazione la rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Vice Presidente.

33. L'Organo di Controllo, quando la legge lo impone come obbligatorio, o quando i soci delibereranno di averlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra i revisori contabili. Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti. L'Organo di Controllo sarà nominato dall'assemblea. La nomina dovrà avvenire rispettando il dettato legislativo. I sindaci dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.

34. L'Organo di Controllo, se nominato, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge. I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro. In sede di assemblea ordinaria di bilancio il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.

35. Il Collegio Sindacale, qualora sia nominato al momento della costituzione della Società o sia obbligatoria la sua nomina o l'Assemblea ritenga opportuno nominarlo, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, anche non soci, aventi i requisiti di legge, eletti dall'Assemblea. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

36. Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della Società cooperativa, vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto; accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture e dei libri contabili. Può partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione e alle Assemblee; accerta almeno ogni tre mesi la consistenza della cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della società cooperativa o ricevuti dalla stessa in pegno, cauzione o custodia; assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

37. L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell' art. 2545 duodecies c.c., dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

38. In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, e i dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (Legge n. 59 del 31 gennaio 1992).

39. Ogni controversia che potesse sorgere tra la società ed i soci, loro eredi, amministratori, liquidatori, relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del contratto sociale e dello Statuto, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri nominati, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società ad istanza della parte più diligente; il Presidente del Tribunale competente provvederà alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta. Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore senza formalità di procedura. Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili.

40. La Cooperativa è a mutualità prevalente ed adotterà le norme previste della legge per le società a responsabilità limitata, nei limiti di cui all' art. 2519 del codice civile. In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all' art. 2545 - octies del Codice civile. La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall’assemblea dei soci con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria.

41. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea.

42. Per quanto non regolato dall'atto costitutivo, di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative delle società cooperative a responsabilità limitata, rette coi principi della mutualità agli effetti tributari.


Vallo Scalo di Castelnuovo Cilento, 10 8dieci) novembre 2011.


Firmato:
Conte Giovanni
De Cristofaro Michelina
Pandolfi Carmine
Passaro Vincenzo
Scarano Emilia
Tortoriello Raffaele
Di Gregorio Luigi
Farzati Maria Giuseppa
Buonadonna Luigi
Fierro Umberto
Sabato Puglia
Graziano Andrea
Falcione Domenico

LUCIO MAZZARELLA. NOTAIO. Sigillo



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